Domande Frequenti FAQ

Faq

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, può nominare l'amministratore con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (500 millesimi)

Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per  il  quale  la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel  minimo,  a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco  dei  protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia   di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di amministratore di  condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In  tal  caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati  di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a  favore  dei quali la società presta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed  e) del  primo  comma  comporta  la  cessazione  dall’incarico.

In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma.

Resta salvo l’obbligo di formazione periodica. 

Il D.M. n° 140/2014 ha stabilito in 15 il numero di ore minimo per la formazione annuale dell'amministratore, al termine delle quali deve essere superata una prova d'esame, con rilascio di attestato.

Quanto sopra è requisito indispensabile per poter esercitare la professione.

I docenti devono essere professionisti abilitati e il responsabile scientifico del corso dovrà attestare il corretto superamento dell'esame di profitto.

Il Tribunale di Padova, con sentenza n° 818 del 24/03/2017 ha sancito che la mancata frequentazione di un corso di aggiornamento annuo, come previsto dal Dm 140/2014, rende nulla la nomina dell'amministratore di condominio.  

Ciascun condomino ha diritto di visionare qualunque documento condominiale, estratti conto e fatture inclusi, ed, eventualmente, di chiederne copia all'amministratore (sostenendone le spese). 

La documentazione contabile deve inoltre essere obbligatoriamente conservata per almeno 10 anni, a disposizione per eventuale consultazione.

Anaci Parma
Prose S.r.l. Iscrizione n° 11685
Negri Francesco Iscrizione n° 3875
Negri Dott. Cristiano Iscrizione n° 14779



Negri Francesco
Amministratore Condominiale Certificato
Schema sviluppato in accordo alla UNI 10801:2016

Negri Cristiano
Amministratore Condominiale Certificato
Schema sviluppato in accordo alla UNI 10801:2016

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